Art. 2.
(Abrogazione di alcune disposizioni della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette e norma transitoria).

      1. Le lettere g) e h) dell'articolo 1 e l'articolo 2 della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, sono abrogati.
      2. Con riferimento alle aree già definite dalle regioni in applicazione delle disposizioni delle lettere g) e h) dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della citata deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, l'attuazione delle misure di gestione e conservazione è subordinata alla preventiva intesa tra la regione e i singoli comuni il cui territorio ricade nelle suddette aree, a seguito di apposita deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

 

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